giovedì 31 ottobre 2013

COME FUNZIONA LA TARES A SAN MARCELLO


SAN MARCELLO. Il Comune di San Marcello Pistoiese applica la Tares dal 1° gennaio 2013, in virtù del D.L. n. 201/2011 e sue successive modificazioni.
Come ampiamente esposto alla cittadinanza anche mediante il sito internet del medesimo Comune, il D.L. n° 201/ 2011 ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi ­TARES – a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Detto tributo sostituisce, dal 2013, la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani ­TARSU.
Il recente D.L. n° 35/2013 ha stabilito che, per il solo anno 2013, i Comuni possono autonomamente determinare la scadenza e il numero delle rate di versamento del nuovo tributo, anche in attesa di definire le tariffe definitive e il relativo regolamento di applicazione.

È stato previsto altresì che, per l’anno 2013, i Comuni possono inviare ai contribuenti modelli di pagamento in acconto precompilati, già utilizzati in passato per il pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani”.
Nel mese di maggio 2013 il Comune ha inviato, pertanto, ai contribuenti un avviso di pagamento che rappresentava un acconto sulla TARES dovuta per l’anno 2013 ed è stato commisurato al 50% delle tariffe applicate ai fini della TARSU nell’anno 2012.
Il pagamento di tale acconto è stato poi scomputato ai fini della determinazione della rata a saldo, dovuta sempre a titolo TARES per l’anno 2013.
Il Comune ha ­da sempre applicato la Tarsu, dunque, fino all’annualità 2012 inclusa; si ritiene l’abbia fatto nella più piena legittimità, dal momento che la Tarsu non è mai stata “dichiarata illegittima”, né è mai “decaduta”, tantomeno dal 2010.
Nella specie, si indica l’art. 264 lett. i) del D.lgs. 152/2006, il quale costituisce pietra angolare per giungere alla affermazione della vigenza per il 2010/2011/2012 della legge sulla Tarsu (ossia, del D.lgs. 507/93).
In merito alla possibilità di tassazione delle case non abitate, si ricorda che il regolamento comunale esonera alcune fattispecie qualora il contribuente dimostri il ricorrere di alcuni tassativi elementi e che, al contempo, assoggetta a tassazione le case non abitate, non rientranti nei tassativi casi di esonero, dal momento che la tassa in questione serve a coprire servizi indivisibili di cui si avvantaggia comunque ed a prescindere l’immobile (solo per esemplificare, tra gli altri, il servizio di spazzamento delle strade).
Il Comune ha stabilito che le tariffe Tares, così come richiesto dalla Legge, vadano a coprire i costi del servizio e tutto ciò che rientra nel Piano economico finanziario, che per l’anno 2013 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 6.9.2013. Esso evidenzia un totale di costi gestionali pari a € 1.060.259,00 di cui € 446.147,00 sono costi fissi € 614.112,00 sono costi variabili.
I suddetti costi gestionali sono stati ripartiti, utilizzando criteri razionali che tengono conto dell’attitudine a produrre rifiuti, per il 75% circa sulle utenze domestiche e per il 25% circa sulle utenze non domestiche. La ripartizione dei costi viene effettuata utilizzando i coefficienti di produttività attribuiti alle varie utenze domestiche e non domestiche, i quali rientrano all’interno dei limiti individuati dal D.P.R. 158/1999 e tengono conto di vari elementi quali la dimensione del Comune, la collocazione geografica, l’attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate sul territorio.
Le tariffe vengono applicate secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 27.04.1999 n° 158 ( che regolava il metodo normalizzato della T.I.A.); il metodo di determinazione delle tariffe è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni molto complicate che servono a calcolare , da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza , in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.
Le tariffe sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. Infine la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica in base alle categorie di contribuenza. Ogni tariffa tiene conto della potenzialità di produzione di rifiuti sulla base di coefficienti stabiliti dal Regolamento, per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile dei costi di gestione.
Le tariffe relative alle utenze domestiche espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, fino ad un massimo di 6 componenti. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione, il numero degli occupanti viene stabilito in maniera convenzionale e precisamente in una unità ogni mq. 35 di superficie imponibile con arrotondamento all’unità superiore, fino a un massimo di 6 unità.
Il Comune è vicino alle situazioni dei soggetti più deboli ed ha tutti gli strumenti per andare incontro ai soggetti che, in simili situazioni, facciano espressa richiesta di rateizzazione, sempre nei limiti stabiliti dalla Legge. Inoltre la Giunta comunale con atto n° 113 in data 23.10.2013 ha approvato alcune agevolazioni da applicare alle Utenze domestiche dei cittadini residenti : ai nuclei familiari residenti nel comune di San Marcello Pistoiese con indicatore economico equivalente ISEE fino a € 7.000,00 viene concessa una riduzione tariffaria del 50%.
In merito alla evidenziata eccessiva vicinanza della scadenza stabilita per il pagamento, si deve considerare che questa Amministrazione ha dovuto fare i ‘conti’ con l’iper produzione legislativa a cui tutti abbiamo assistito negli ultimi mesi da parte del Governo centrale ed a tutti sicuramente nota, la quale non ha permesso, se non di recente, la risoluzione di diverse problematiche urgenti nella determinazione della tassa.

F.to Il Sindaco Silvia Maria Cormio

INESISTENZA DELLA TARSU NELL’ANNO DI IMPOSTA 2011, SIN DAL 2010 PER SUA INTERVENUTA ESPRESSA ABROGAZIONE

Al fine di dare compiuta risposta alla doglianza giova ripercorrere l’intera cronologia normativa, relativa alla specifica imposta Tarsu, onde porre a verifica la (dirimente) questione relativa alla asserita intervenuta e definitiva abrogazione dell’imposta.
La norma base è inserita nel D.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, testo normativo in base al quale, a decorrere dall’01/01/1994, i Comuni dovevano istituire una tassa annuale sui rifiuti da applicarsi in base a tariffa, secondo appositi regolamenti comunali, a copertura parziale (dal 50% al 70%) del costo del servizio stesso. La tassa, mediante determinazione tariffaria da parte del Comune, poteva essere commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile di rifiuti solidi producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi erano destinati e al costo dello smaltimento.
Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997, il Comune aveva soltanto la facoltà di disciplinare con proprio regolamento l’affidamento a terzi delle fasi di liquidazione, accertamento e riscossione della tassa.
Con l’entrata in vigore dall’1/1/1999 dell’art. 49 del D.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (c.d. decreto Ronchi), è stata prevista la soppressione della TARSU a decorrere dal 1 gennaio 1999 e l’istituzione, da parte dei Comuni, di una tariffa per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale. Il legislatore, con vari interventi, ha disciplinato un regime transitorio, che concede termine ai Comuni, per sostituire la TARSU con la TIA, secondo uno scadenzario differenziato in ragione sia del grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni, sia dalla popolazione dei Comuni stessi (art. 1, comma 184, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, quale modificato dall’art. 5, commi da 1 a 2 quinquies, del D.L. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 13 del 27 febbraio 2009).
Con l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 208/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/02/2009 si è estesa anche al 2009 la previsione contenuta nell’art. 1, comma 184, della Legge n. 296 cit. (Finanziaria 2007), e si stabilisce che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato in ciascun Comune per l’anno 2006 resti invariato (e prorogato) anche per l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009.
Secondo parte della dottrina tale riferimento normativo avrebbe determinato la fine della vigenza della Tarsu, la quale – conseguentemente ­non potrebbe più essere richiesta al contribuente negli anni 2010 e 2011 alla luce del noto principio posto dall’art. 23 della Costituzione il quale dispone che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (c.d. riserva relativa di legge).
Tuttavia, a ben vedere, la tesi dell’abolizione della Tarsu per gli anni 2010 e, per quanto qui di interesse nel 2011, non è condivisibile proprio per il complessivo testo normativo posto dal D.lgs. 152\2006: con l’art. 238 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, era disposta la “tariffa integrata ambientale” (c.d. TIA/2 per distinguerla dalla precedente TIA/1) e al comma 11 si disponeva la continuazione dell’applicazione delle discipline regolamentari vigenti.
Ma è, soprattutto, l’art. 264 lett. i) del D.lgs. 152\2006 che merita di essere riportato testualmente, nelle parti di specifico interesse:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza: omissis i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;
omissis”.
In sostanza era stata abrogata dal legislatore la norma (il cd. decreto Ronchi) che a sua volta aveva precedentemente abrogato la TARSU, con automatica reviviscenza di quest’ultima: in sostanza la Tarsu era abrogata dal decreto Ronchi il quale era stato a sua volta abrogato dal decreto cd. codice ambientale il quale ultimo, tuttavia, non poteva esplicare i suoi effetti in attesa del provvedimento di attuazione della tariffa: il legislatore con la nuova disciplina aveva letteralmente posto attenzione ad evitare soluzioni di continuità normativa ed aveva abrogato la cd. TIA1 a decorrere dalla entrata in vigore della nuova cd. TIA2.
Lo sblocco del passaggio a tariffa è avvenuto ad opera dell’art. 8 del d.l. 194\2009 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (il quale integrava l’articolo 5, comma 2­ quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13) in forza del quale se entro il 30.6.2010 non fosse stato adottato il regolamento attuativo della tariffa del codice dell’ambiente, i comuni avrebbero potuto decidere (in via facoltativa) l’istituzione della tariffa, sulla base dei criteri di determinazione per prelievo contenuti nel DPR 158\1999.
L’art. 8 comma 3 del d.l. 194\2009 consente e dà la facoltà ai comuni (non li obbliga), di passare al sistema della tariffa solo dal 30.6.2010: poiché dal giugno 2010 non era stata emanata la tariffa, la TARSU era pienamente vigente dal 1.1.2010 fino a tutto il 2012.
Ed invero il testo dell’art. 5 comma 2 quater, legge 13\2009, come sopra emendato, ora recita: “Ove il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA2) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”.
Questo Comune ben conosce i divergenti approdi interpretativi cui è giunta diversa giurisprudenza, relativamente alla asserita non vigenza negli anni 2010 e 2011 della disciplina relativa alla TARSU (Commissione Tributaria Provinciale Grosseto sezione 4 del 19.04.2012 n 124/12, peraltro non condivisa dalla stessa C.T.P. di Grosseto con la successiva sentenza 231\12). In tale ultima sentenza si cita l’art. 238 mentre nulla si dice circa l’art. 264 lett. i) sempre del medesimo D.lgs. 152\2006 il quale – per i motivi sopra enunciati – costituisce pietra angolare per giungere alla affermazione della vigenza per il 2010\2011\2012 della legge sulla Tarsu.
Secondo il diverso e più convincente approdo ermeneutico del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (sentenza n. 349\2011 ­Sezione Seconda) il legislatore, fissando al 30 giugno 2010 il termine di cui si è detto, ha voluto, implicitamente e sino a quella data, confermare la disciplina pregressa sulla Tarsu.
In pratica senza tariffa i comuni potevano continuare ad applicare la Tarsu o la precedente Tia1 e, quindi, i loro rispettivi regolamenti già vigenti, i quali continuavano ad esplicare i loro effetti: per i comuni che non avevano già optato per il passaggio alla Tia, l’amministrazione locale poteva decidere di continuare ad applicare la Tarsu, alla stregua del regolamento ancora vigente, proprio ai sensi dell’art. 238 comma 11 e art. 264 comma 1 lett. i) del D.lgs. 152\2006 (conf. Corte dei Conti, Sez. Reg. controllo Lombardia, parere del 28.1.2011 n. 21\2011 Par).
In materia di federalismo fiscale municipale il legislatore – mosso dall’invero non perfettamente riuscito intento chiarificatore ­con l’art. 14, comma 7, D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 ha statuito che: “Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale”.
Trattasi di una disposizione interpretativa la quale ha, peraltro, consentito, alla dottrina favorevole alla tesi abrogatrice, di rinnovare gli argomenti a sostegno della relativa teorica. Il nocciolo di tale assunto è il seguente: nelle sue disposizioni la Costituzione prevede che solo in base alla legge (art. 23 cit.) siano adottate normative fiscali; ciò significa che soltanto il Parlamento è tenuto ad intervenire per dettare le discipline impositive, a secondo dei casi più o meno dettagliatamente articolate, e non potrebbe, quindi, disporre nella sua legislazione l’affidamento di una ulteriore disciplina a fonti diverse e secondarie (come i regolamenti citati dall’art. 14 comma 7).
Tale dottrina omette di sottolineare che la fonte dell’imposta non risiede nel regolamento citato dall’art. 14 comma 7, quanto piuttosto nel combinato disposto di cui agli artt. 238\264 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, con cui era disposta sia la “tariffa integrata ambientale” (c.d. TIA/2), sia l’abolizione del decreto Ronchi, il quale aveva a sua volta precedentemente abolito la Tarsu con automatica reviviscenza di quest’ultima.
Da ultimo l’art. 14 comma 35, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) (GU n. 284 del 6­12­2011 ­Suppl. Ordinario n. 251) dispone l’abrogazione dell’art. 14 comma 7 del D.lgs. 23\2011 a far data dal 1.1.2013 contestualmente all’entrata del nuovo tributo TARES.
Con tale intervento il legislatore stabilisce che fino al 2012 i comuni possono mantenere sia il regime della TARSU, sia quello della TIA.
Che il legislatore dia per vigente fino al 2012 la Tarsu si evince proprio dall’art. 14 comma 35, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale merita di essere riportato per intero: “I comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2”. L’indicazione della Tarsu è esplicita ed essa, evidentemente, costituisce un ulteriore invalicabile strumento ermeneutico.
[comune di san marcello]
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[Giovedì 31 ottobre 2013 | 19:49 - © Quarrata/news]

1 commento:

  1. Rallegramenti alla Silvia Cormio ed al suo ufficio stampa. Sintetiticità e chiarezza sono un marchio di fabbrica. I Paralipomeni della batracomiomachia, al confronto, sono arabo! Rallegramenti.

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